Dal 1° gennaio, introdotto dal Dl fiscale articolo 4 del Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 301 del 24 dicembre 2019) negli appalti caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l’uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui, il committente deve chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’appalto, per riscontrare l’ammontare totale degli importi versati dalle imprese. In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria. Non si tratta in realtà di un vero e proprio regime di responsabilità solidale (come avviene, ad esempio, per gli aspetti retributivi e fiscali) ma di una previsione che – affiancandosi a quanto già disposto dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003 – impatterà in modo consistente sui pagamenti. Infatti, potrebbe accadere che un appaltatore si veda bloccato il corrispettivo di un appalto nel caso in cui sia un subappaltatore a essere inadempiente, sebbene quest’ultimo sia coinvolto per lavori di modesta entità economica.
Ma non solo: ll’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente (in base alla risoluzione 108/2019 delle Entrate il datore di lavoro appaltatore dovrebbe compilarle quantificando in modo oggettivo i versamenti per ciascun committente, ad esempio, sulla base delle ore di lavoro dell’appalto); un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con le ore di lavoro prestate; l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.
Dall’altro lato, per il committente sarà opportuno verificare tutti gli aspetti, non limitandosi a raccogliere la documentazione: se l’appaltatore e/o il subappaltatore non ottemperano all’obbligo di rendicontazione o emerge l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre, deve darne comunicazione all’agenzia delle Entrate entro 90 giorni.. In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato a versare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.
Gli obblighi introdotti non trovano applicazione in particolari casistiche per le quali l’agenzia delle Entrate può rilasciare una sorta di certificazione di regolarità e cioè • essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con le dichiarazioni e aver eseguito nel corso dell’ultimo triennio versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito dati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in corso provvedimenti di sospensione o rateazioni non decadute.