“Ai fini della configurazione di una situazione anche potenziale di conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, sono richieste verifiche in concreto e “prove specifiche”, mentre non è sufficiente effettuare mere ipotesi congetturali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2019, n. 2511; TAR Veneto, sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021). Questo è quanto affermato da Anac nella deliberazione del 29 gennaio 2020 n. 80, nella quale, nel ricostruire la vigenza dell’obbligo delle gare telematiche fissa alcuni passaggi fattuali importanti per la ricostruzione del conflitto di interesse. In particolare Anac sostiene che le gare telematiche da un canto servono a valorizzare anche l’esigenza di promuovere una maggiore trasparenza e tracciabilità dei procedimenti selettivi, assicurando al contempo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni scambiate, dall’altro a spersonalizzare la procedura. Questo è quanto sostiene Anac che ripercorre pure la la giurisprudenza che ha già affermato che “La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990)”.