Le stazioni appaltanti non possono adottare criteri di valutazione, nelle procedure di gara, che vadano a privilegiare le imprese del territorio, in quanto violano il principio di concorrenza. L’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il provvedimento AS1449 del 2 marzo 2020 è intervenuta in una procedura negoziata indetta da un Comune per l’ affidamento di lavori di valore inferiore a 1 milione di euro, nella quale la combinazione dei criteri comportava la circoscrizione della platea dei potenziali partecipanti alle imprese del territorio. L’ Agcm evidenzia come “qualora negli atti che disciplinano una gara di appalto (con qualunque procedura, quindi anche con quelle negoziate con confronto competitivo previste dall’ articolo 36 del Dlgs 50/2016) siano previste clausole che riconoscono il maggior punteggio attribuibile a imprese operanti nel territorio di esecuzione deli lavori oggetto di affidamento, le regole della gara stessa limitino indebitamente la platea dei soggetti che possono essere ammessi a partecipare, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati (articoli 10 e 12 del Dlgs 59/2010), e in violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.”