E’ con conforme al diritto comunitario la esclusione dell’appaltatore perché il subappaltatore non è in regola con i requisiti. Così ha deciso la Corte nella sentenza C. 395/12 del 30 gennaio 2020 cassando la norma che in questi casi che prevede l’esclusione automatica di tutta la compagine, senza che all’impresa principale sia data la possibilità di difendersi e provare la propria affidabilità (anche solo sostituendo il subappaltatore), non è legittima perché contrasta con il principio generale di proporzionalità del diritto europeo, che impone di commisurare le azioni e le sanzioni agli obiettivi perseguiti dalle norme.