La legge comunitaria Legge 23 dicembre 2021 n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” (Gazzetta Ufficiale 17/01/2022, n. 12) che interviene modificando chirurgicamente 6 articoli del Codice dei contratti.
In particolare, l’art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) della Legge n. 238/2021 modifica i seguenti articoli del Codice:
- l’art. 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l’art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- l’art. 80 – Motivi di esclusione;
- l’art. 105 – Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);
- l’art. 113-bis – Termini di pagamento. Clausole penali;
- l’art. 174 – Subappalto (esecuzione contratti di concessione).
Ruolo e funzione del RUP
All’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
“Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività“.
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
L’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti:
“altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati“.
Motivi di esclusione
La condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell’operatore economico alla gara.
Viene sostituito il quinto periodo, comma 4 dell’art. 80 che adesso prevede:
“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro“.
Il Subappalto nell’esecuzione nei settori ordinari
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
- all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
Abrogato il comma 6 che prevede l’indicazione della terna di subappaltatori.
Termini di pagamento – Clausole penali
All’art. 113-bis sono aggiunti i seguenti commi:
- 1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
- 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis , salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.
- 1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
- 1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
- 1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
- 1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
Il Subappalto nell’esecuzione dei contratti di concessione
Anche qui abrogato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente:
“L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80I”.
Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura
Ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, è prevista la pubblicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento:
- all’obbligo di nomina di un direttore tecnico;
- alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale;
- agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
Sblocca Cantieri
Abrogato il comma residuale 18 dell’art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti:
- al comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori);
- del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 (indicazione terna subappaltatori);
- delle verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 riferite al subappaltatore.
Entrata in vigore
Come previsto espressamente dalla Legge Europea, le suddette modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.