Il Consiglio di Stato con la recente sentenza della III sezione è intervenuto sul tema della distinzione tra subappalto e subfornitura, ( n. 6822/2018) tema spesso oggetto di contrasti interpretativi, vale a dire la differenza tra il contratto di subappalto e il contratto di fornitura, distinzione da cui discindono non poche conseguenze.
In particolare, tale pronuncia ha evidenziato che se da un lato il subappaltatore assume l’impegno di eseguire una prestazione dell’appaltatore a diretto beneficio del committente, dall’altro lato il subfornitore si impegna invece a porre nella disponibilità dell’appaltatore un determinato bene da inserire nella produzione dell’appaltatore stesso.
E sulla base di tali principi ha affermato che nel caso di specie «non vi sono dubbi che ricorresse un contratto di subfornitura, e non di subappalto in quanto l’apporto del subfornitore si inseriva nel complesso del processo produttivo dell’appaltatore».
Al fine di pervenire a tale decisione, come detto, il Consiglio di Stato ha esaminato e rimarcato la duplice differenza tra le due fattispecie, disciplinate rispettivamente dal citato art. 105 del Codice (subappalto) dalla L. n. 192/1998 (subfornitura).
In particolare, è stato chiarito che il subappalto è caratterizzato dalla natura derivata del contratto (avente, secondo il Consiglio di Stato, carattere trilaterale) e dunque dall’impegno del subappaltatore di eseguire delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Al contrario, il contratto di subfornitura non ha carattere derivato e dunque in forza di esso «il subfornitore si impegna [soltanto] a porre nella disponibilità dell’appaltatore un certo bene da inserire nella produzione dell’appaltatore».