Le attività svolte nell’ambito di manutenzioni possono essere oggetto di incentivazione delle funzioni tecniche. Gli oneri per la incentivazione delle funzioni tecniche non entrano nel tetto di spesa del personale e non possono essere erogati per la semplice adesione a convenzioni CONSIP. Lo ha stabilito la Corte dei Conti sezione controllo per il Veneto nella deliberazione n. 72, nella quale si precisa che “Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’art. 113, purché gli interventi di manutentivi siano contrassegnati da quella elevata complessità che rappresenta il presupposto per lo svolgimento di dette funzioni”. Occorre comunque al riguardo ricordare la necessità “che alla base dell’affidamento vi sia una procedura di gara; che l’attività manutentiva risulti caratterizzata da particolare complessità, tale da necessitare di uno sforzo supplementare affinché l’esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi prestabiliti; che le attività tecniche, amministrative e contabili svolte dai dipendenti, previamente accertate, siano strettamente collegate ai lavori manutentivi da eseguire“. A ciò poi si aggiunge che “l’onere relativo ai compensi incentivanti le funzioni tecniche non transita nell’ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale, e dunque non può essere soggetto ai vincoli posti alla relativa spesa da parte degli enti territoriali”; che “ l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno”; è necessario che “le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113 comma 2 siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale“; che negli appalti relativi a servizi o forniture deve essere “nominato il direttore dell’esecuzione”; l’impegno di spesa deve essere “assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori di manutenzione posti a base di gara; infine è richiesto che “l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo“.