Sul giusto rapporto tra self cleaning e principio di lealtà dichiarativo si segnala da ultimo il T.a.r. Calabria sez. di Reggio Calabria che la scorsa settimana è intervenuto con una sentenza interessante (15 novembre 2018, n. 666) nella quale i giudice ritengono che vi sia una si una continuità nella impostazione dell’art. 38 del vecchio codice e l’art. 80 5 comma lett. c) attualmente anche interessato dalla nuova edizione della linea guida n. 6. E’ quanto efficacemente ribadito dal T.a.r. in sede di impugnazione degli atti di una gara bandita da Invitalia, in qualità di centrale di committenza per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, nell’ambito della quale veniva escluso il raggruppamento aggiudicatario per omessa dichiarazione di una condanna definitiva per omicidio colposo ex art. 589 c.p.
Infatti, sotto la vigenza del vecchio Codice dei Contratti Pubblici, era stato elaborato il noto principio della onnicomprensività delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, in virtù del quale gli aspiranti concorrenti sarebbero tenuti ad indicare alla stazione appaltante tutte le vicende pregresse riguardanti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, a prescindere da un personale giudizio di gravità delle stesse, interamente rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione. Lo stesso principio sarebbe applicabile anche alle procedure ed evidenza pubblica disciplinate dal nuovo Codice Appalti in base a quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/2016, che presenterebbe, anzi, una portata più ampia rispetto al previgente art. 38. La nuova norma sui requisiti di moralità professionale non opera, infatti, alcuna distinzione fra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o diversa stazione appaltante e non fa riferimento solo alla negligenza o all’errore professionale, ma richiama, più in generale, la nozione di illecito professionale, idonea a ricomprendere molteplici fattispecie anche di rilevanza penale e ad includere condotte che intervengono sia nella fase di esecuzione del contratto, sia in quella di selezione del contraente (le false informazioni, l’omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante). Da quanto sopra discende, dunque, che l’impresa partecipante ad una gara è tenuta a segnalare qualsiasi fatto anche solo ipoteticamente rilevante ai fini del giudizio di affidabilità che compete alla stazione appaltante, senza che ciò determini l’imposizione di un indeterminato onere dichiarativo.