L’avvalimento plurimo o frazionato non è consentito con riferimento ai c.d. requisiti di punta. Lo ha statuito il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza del 24 agosto 2020 n. 5186). I giudici hanno ribadito che “si tratta di caratteristiche che costituiscono espressione di una qualifica funzionale non frazionabile che «attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara», e come tali devono essere necessariamente possedute da una singola impresa (come ha precisato anche il Consiglio di Stato, Sezione V, 12 dicembre 2019, n.284). I requisiti di punta costituiscono uno dei punti di equilibrio tra autonoma qualificazione dei concorrenti ed esternalizzazione delle capacità, risorse e attività, funzionale a garantire il razionale bilanciamento tra interesse all’affidamento del contratto al concorrente più qualificato e principio di massima partecipazione. La condivisione dei requisiti di partecipazione alla gara, nella misura in cui consente l’integrazione delle caratteristiche di capacità e know how degli operatori economici, è stata concepita e strutturata come strumento che consente di conciliare l’estensione del perimetro di partecipazione alle gare pubbliche con le esigenze di massima qualificazione degli affidatari di appalti pubblici.”.