Il TAR Lazio Roma sez. II ter con una propria pronuncia del 20/6/2019 n. 8038 ha affermato che “Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del dlgs 50/2016, costituiscono “gravi violazioni” quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; mentre costituiscono “violazioni definitivamente accertate” quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. (..) Nel caso di specie, l’opposizione agli atti esecutivi (…)si rivolge a contrastare il pignoramento e comunque si fonda su presupposti che non mettono in dubbio la notifica delle cartelle esattoriali, lamentandosi vizi formali dell’attività di riscossione e la mancata notifica di atti asseritamente dovuti precedenti alle cartelle stesse che, a loro volta, non risultano impugnate. (..). Mentre il giudizio investe la fase esecutiva e coattiva del credito, è dunque innegabile che quest’ultimo sussiste in capo all’Amministrazione finanziaria e che la parte odierna ricorrente non l’ha assolto e non intende assolverlo, sussistendo pertanto una condizione di inadempimento rilevante ai fini dell’impedimento all’accesso alla gara. Deve pertanto affermarsi che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del dlgs 50/2016, va ritenuta la sussistenza di violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte e tasse, in presenza di cartelle esattoriali non oppugnate, ancorchè sia pendente una contestazione giudiziaria di atti della riscossione coattiva ad esse successivi”.
In un periodo di pace fiscale conseguenti provvedimenti di simile natura spesso è difficile trovare la definitività della sanzione in un ordinamente madre , quello tributario ove la sanzione prevede sempre la possibilità del ravvedimento. Due diversi ordinamenti che di fatto si fronteggiano e non trovano una sintesi.
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