Il Tar del Lazio, sez. III-quater, con la sentenza 6 dicembre 2018 n. 1182 interviene ancora sul tema delle clausole escludendi precisando che devono intendersi le clausole del bando che impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, quelle che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, quelle che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica, quelle che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, quelle che impongono obblighi contra ius , quelle che contengono gravi carenze nell’ indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’ offerta, ovvero che presentano formule matematiche del tutto errate, nonché gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza «non soggetti a ribasso».
Per il Collegio, infatti, devono essere fatte rientrare nel genus delle ‘clausole immediatamente escludenti’ le fattispecie di:
- a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda, al riguardo, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 7 novembre 2012, n. 5671);
- b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’ Adunanza plenaria n. 3 del 2001)
- c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’ offerta (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 24 febbraio 2003, n. 980);
- d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Consiglio di Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);
e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’ intero importo dell’ appalto: Consiglio di Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222); - f) bandi contenenti gravi carenze nell’ indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’ offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’ aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.);
- g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza ‘non soggetti a ribasso’ (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421) (individuazione elaborata da Tar Lazio sezione I ter, 16 giugno 2018, n. 6738).
Fuori da questi casi ne deriva l’ inammissibilità del ricorso, atteso che, in primo luogo, la regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l’ esito della medesima, essendo l’ unico soggetto titolare di una posizione differenziata. In secondo luogo, i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’ interessato.