Il Tar Emilia Romagna con la sentenza del 30 ottobre scorso (n. 863/2018) ha statuito che il rup non è incompatibile con l’incarico di presidente di commissione giudicatrice
Circa l’incompatibilità, i giudici hanno affermato che l’articolo 77 del codice dei contratti è destinato a valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei commissari, che ancora non esiste. Fino alla sua istituzione, valorizzando quanto contenuto nell’articolo 216, comma 12, la commissione continua a essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.
La sentenza si segnala anche perché interviene sulla questione delle sedute delle gare telematiche confermando che anche in queste procedure esiste la seduta pubblica e la seduta riservata per le offerte tecniche. Per quanto concerne la seduta riservata, nella sentenza si afferma che nelle procedure telematiche, le buste tecniche possono essere aperte in seduta riservata, per due ragioni sostanziali:1) l’utilizzo di tali procedure comporta la “tracciabilità” di tutte le operazioni messe in opera dalla commissione;
2) la correttezza e l’intangibilità risulta garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti.