ART. 10
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasporti rileva entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, relative all’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
- Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6–bis del medesimo decreto legislativo e, per i contratti regolati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
- La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.
- Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
- Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d’opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’impresa esecutrice, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell’appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo dell’adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l’imputabilità del ritardo all’impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
- Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e dell’articolo 216, comma 27 – ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Alle compensazioni ciascuna stazione appaltante provvede nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e purché disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.