Il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza n. 5332 del 12 settembre 2018 afferma che il conflitto di interessi considerato dall’art. 42 del Codice dei contratti pubblici rileva soltanto in caso di potenziale conseguimento di un indebito vantaggio competitivo da parte di una delle imprese concorrenti alla gara. Non dà importanza ad una collaborazione di vecchia data tra l’impresa aggiudicataria e uno dei componenti della commissione giudicatrice chiamata a valutare la qualità delle offerte tecniche proposte dalle imprese partecipanti.
La fattispecie è particolarmente difficile e vede fronteggiarsi due società in un ricorso principale e un ricorso incidentale con reciproche accuse di più o meno circostanziate situazioni conflittuali. Nel 2015 un Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica. Il gestore uscente dal servizio, che aveva partecipato alla nuova gara e che si era collocato al secondo posto della graduatoria, e il primo in graduatoria proponevano ricorso entrambe lamentando vizi nella composizione della commissione di gara sotto diversi profili, ma principalmente lamentando una collaborazione di un commissario esterno con la società vincitrice. Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondate, le censure rilevando che la stazione appaltante, correttamente, aveva dato espressamente atto, nel provvedimento di nomina, “della carenza all’interno dell’Ente di esperti in possesso di specifiche competenze in materia di ristorazione collettiva”. Come pure sono state dichiarate prive di fondamento le censure relative all’esistenza di un potenziale conflitto di interessi tra alcuni dei componenti della Commissione giudicatrice e la società aggiudicataria della gara. Il conflitto di interesse infatti, esiste soltanto in caso di potenziale conseguimento di un indebito vantaggio competitivo a favore di una delle concorrenti alla gara, invece nel caso specifico, la precedente collaborazione di un componente della Commissione con la società risultata prima graduata si era svolta per un breve lasso di tempo ed in un’epoca risalente nel tempo, circa vent’anni prima. In proposito, si è rilevato che non si poteva sollevare neppure la circostanza che, al tempo dello svolgimento della nuova gara, lo stesso commissario era incaricato di curare l’esecuzione di un altro contratto di appalto stipulato tra il Comune di appartenenza e la società vincitrice poiché si trattava di un appalto nel quale la società in questione aveva un ruolo economico marginale (il 10% del valore del contratto).
Nello stesso modo, non sono state accolte le censure contenute nel ricorso incidentale, relative al possibile conflitto di interesse degli altri due componenti della Commissione, che hanno partecipato in qualità di dipendenti autorizzati dall’ente pubblico di appartenenza, ad iniziative di educazione alimentare nelle quali erano state coinvolte diverse aziende del settore, tra le quali anche l’impresa risultata seconda nella gara in oggetto.