Il Consiglio di Stato sez. III n. 5068 interviene sul quanto mai critico contratto di collaborazione continuativa che ai sensi dell’art.105 comma 3 lett. c bis non costituisce subappalto. L’impresa può dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica ‘avvalendosi’ del contratto di collaborazione instaurato con altra ditta in possesso del requisito prescritto dalla legge di gara, quindi in gara potrà esser utilizzato ma in tal caso dovrà rivestire le forme del contratto di avvalimento mentre ai fini della esecuzione non costituirà subappalto.