Risposta: |
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del d.l. 66/2014, qualora non siano disponibili i contratti stipulati da soggetti aggregatori, le amministrazioni pubbliche soggette a procedure centralizzate per le merceologie di beni e servizi e le relative soglie individuate dal DPCM di cui all’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014 possono procedere ad autonome procedure di acquisto “solo in caso di motivata urgenza e per la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”. Ciò posto, in assenza di condizione risolutiva o di clausola risolutiva espressa, si ritiene che occorra preliminarmente compiere una valutazione da parte della SA anche in relazione ai parametri prezzo/qualità; eventualmente potrà trovare applicazione l’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016. |