Da ieri le piattaforme telematiche dovrebbero. Il fatidico 18 ottobre è passato e l’obbligo previsto dalle direttive Ue e dall’articolo 40 del codice dei contratti pubblici di gestire tutte le gare con strumenti informatici è stato disatteso . Stamani ci sono una miriadi di gara non bandite il 17 o il 18 ma oggi ancora con il sistema tradizionale, come è giusto che sia. Si come è giusto che sia, perché per poter partire tutti il 18 di ottobre 2018 tutti con le gare telematiche il governo ovvero la sua AGENZIA tale AGID avrebbe negli ultimi due anni lavorare. AGID lo sappiamo tutti non ha fatto nulla negli ultimi due anni, ma nulla; sfido chiunque a trovare un attuo a supporto delle amministrazioni per l’avvio delle procedure telematiche nella giornata del 18 ottobre. Consip la Concessionaria dello Stato per la Informatizzazione della Pubblica amministrazione che gestisce il MEPA sta siglando con amministrazioni statali protocolli per il mero utilizzo della piattaforma, ma non già per gestire gare altrui. Molti soggetti aggregatori regionali hanno messo a disposizione degli enti dei propri territori piattaforme telematiche utilizzabili sia per le procedure sottosoglia che per quelle soprasoglia (ad esempio, Sintel in Lombardia, Start in Toscana, Sater in Emilia Romagna, Empulia in Puglia, Cat in Sardegna, i sistemi telematici di acquisto delle Province autonomie di Trento e di Bolzano). Alcune di queste piattaforme (ad esempio, Sintel e Start) sono utilizzabili anche da enti di altre Regioni, sulla base di specifici accordi tra pubbliche amministrazioni in base all’articolo 15 della legge 241/1990. Molte amministrazioni (soprattutto locali) e società partecipate hanno preferito rivolgersi a soggetti privati (in alcuni casi da molto tempo), acquisendo i servizi informatici per l’utilizzo di piattaforme condivise o adattabili alle proprie esigenze. Il dato normativo del codice dei contratti pubblici non pone peraltro vincoli specifici per l’opzione di una soluzione (piattaforma telematica pubblica) o dell’altra (piattaforma acquisita da soggetti privati), quindi la scelta è rimessa a valutazioni proprie di ciascuna stazione appaltante, anche in relazione ai propri assetti organizzativi e informatici. Anche se forse qualche dubbio si può porre se sol si ricordasse cosa è successo con la piattaforma di Asmel.
Ma al di là della collocazione della piattaforma utilizzata, che va da sé deve comunque dare garanzie di invulnerabilità, la quetsione si sposta su quali soggetti sono tenuti al rispetto di questo obbligo. Il comma 2 dell’art. 40 stabilisce che da questa data le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure disciplinate dal codice svolte dalle stazioni appaltantidevono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. “Stazioni applatanti” sono tutti coloro che gestiscono procedure all’interno di questo codice pubblici e privati , è sicuramente espressione ampia forse troppo. Sotto il profilo soggettivo, la portata della norma è estremamente ampia, perché comprende tutti i soggetti (sia pubblici sia privati) che gestiscono procedure per l’affidamento di appalti pubblici, facendo rientrare in questo novero non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche tutti gli organismi partecipati che hanno caratteristiche di organismo di diritto pubblico e tutti i soggetti privati ma che rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, poiché l’art. 40 ricade nel titolo II della parte II del Dlgs 50/2016, che riguarda la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti in senso stretto e si connota come norma con contenuti organizzativi.
Le amministrazioni pubbliche hanno da molti anni l’obbligo di acquisire beni e servizi mediante il Mepa o piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali (alternativa prevista per enti locali e del servizio sanitario nazionale), quindi in questa area di acquisto quanto sancito dal comma 2 dell’articolo 40 ha valore rafforzativo della disciplina esistente. Per le gare per beni e servizi di valore superiore alle soglie comunitarie e per quelle di lavori di valore superiore a 1.000.000 di euro il comma 2 dell’articolo 40 obbliga le amministrazioni a utilizzare strumenti articolati per la gestione delle procedure di affidamento.
Domanda: ma se non rispetto l’obbligo? La sanzione dove è? Le precedenti norme prevedevano nullità sparse qua e là anche a sproposito, ma qui dove è la sanzione? Se una stazione appaltante prova suo malgrado di non esser riuscita a svolgere la gara telematica cosa succede? Non manda in gara la mensa scolastica? Non da il sevizio di mensa scolastica perché non è riuscita a fare una gara telematica?