Lo ha stabilito la corte dei conti Sicilia nella deliberazione n. 780/2021 ove si precisa che “…nel caso di specie, emerge in maniera nitida che -oltre i numerosi profili di rilevanza penale – non è rinvenibile, nei singoli provvedimenti di liquidazione da cui scaturisce il danno erariale, e negli atti in essi richiamati, alcuna traccia del requisito della indispensabilità della progettazione in relazione ai singoli interventi di manutenzione disposti dall’ente, né delle ragioni per cui si è ritenuta comunque (eccezionalmente) necessaria una elaborazione progettuale in ipotesi di lavori in economia affidati con procedura di urgenza o somma urgenza (imprevedibili e non programmabili) o di interventi (ad esempio la manutenzione del verde) che esulano da quelli per i quali occorre ricorrere a progetti incentivabili. Inoltre, sempre a dire del Collegio contabile, nei provvedimenti di erogazione degli incentivi non vi è alcuna evidenza, né motivazionale né documentale (in disparte la mera indicazione della figura professionale attribuita al nominativo, ad es.: responsabile del procedimento, redattori progetto, collaboratore al progetto, collaboratori tecnici, operatori informatici per la redazione, ecc.), delle attività e dell’apporto che ciascuno dei dipendenti avrebbe effettivamente svolto, atta a correlare motivatamente quanto disposto (corresponsione di una remunerazione premiante) allo svolgimento di una prestazione aggiuntiva, qualificata e meritevole nei termini di legge. Sul punto la Cassazione ha avuto modo di precisare che “le disposizioni di cui del citato art. 92, commi 5 e 6, nel riconoscere ai dipendenti pubblici un compenso ulteriore e speciale, derogano alla disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001, che, quanto ai dirigenti, sancisce, all’art. 24, il principio dell’onnicomprensività della retribuzione e, per il restante personale, prevede, all’art. 45, che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva” sicché le disposizioni in esame “non sono suscettibili di interpretazione analogica” (Cassazione Civile sez. lav., sentenza n. 21424/2019). Per queste motivazioni i dirigenti tecnici, che hanno disposto la liquidazione di incentivi con una distribuzione al personale dipendente effettuato in violazione di legge e di contratto, devono essere condannati al danno erariale pari ai medesimi compensi illegittimi erogati.”