Decreto semplificazione le prime sentenze su tempi di gara e su stipula del contratto

Il Tar del Lazio  con sentenza del 9 ottobre 2020 n. 10268 per primo si pronuncia sull’applicazione del decreto semplificazioni  e in particolare sulla norma relativa all’avvio della prestazione nelle more del controllo dei requisiti.

I giudici hanno statuito che l’art. 8, comma 8,  del d.l. semplificazioni  ha demandato al Commissario Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle misure di Contenimento e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid-19, il compito di provvedere “all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali”.
In tale ambito, peraltro, il richiamo contenuto nel disposto di cui all’art. 8 d.l. n. 76/2020, all’art. 122 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, consente al Commissario medesimo il potere di adottare provvedimenti “in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea”. In tale peculiare contesto normativo, dunque si inserisce la procedura di gara in discussione che, in ragione dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi, è stata improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità.

Il Tar per le Marche con sentenza del 12 ottobre 2020 n. 584 ha precisato che la urgenza dell’avvio della prestazione e i termini di gara di cui al DL semplificazione  precisando che negli stessi non è computato il tempo del giudizio.

I giudici precisano che “Le norme che vengono in rilievo sono in particolare:
– l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, secondo cui “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020”;
– il successive comma 3 dello stesso art. 8, il quale prevede che “In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54”. […]

9.3.1. -Omissis- sostiene in sintesi che, fermo restando quanto statuito dal T.A.R. nella sentenza n. 500/2019, le predette disposizioni introdotte dal D.L. n. 76/2020 avrebbero stabilito un dies ad quem (31 dicembre 2020) decorso il quale le procedure di gara regionali ancora in itinere dovrebbero in ogni caso cedere il passo alle convenzioni Consip già in vigore. E nella specie, alla luce di quanto reso noto dalla commissione di gara circa i tempi di conclusione della procedura S., è quasi certo che il suddetto termine non potrà essere rispettato. “ Continuano i giudici affermando che” il legislatore   non può stabilire ex lege la durata massima di una procedura di gara, visto che essa è influenzata da un numero di variabili tali  tali da rendere perfino illusorio il tentativo di fissare un termine perentorio. Quello che invece il legislatore può certamente fare è stabilire che, se la gara non viene conclusa entro un certo termine, gli atti fino a quel momento compiuti diventano inefficaci e/o prevedere, in caso di violazione del termine perentorio, la perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante per la realizzazione dell’opera pubblica o per l’acquisto dei beni e servizi oggetto dell’appalto (per questa seconda fattispecie si pensi alle disposizioni speciali introdotte nel 2013 nell’ambito del programma denominato “6000 Campanili” – art. 18 del D.L. n. 69/2013 e successivi decreti ministeriali attuativi). 9.3.3. Con riguardo alla questione dibattuta nel presente giudizio, il legislatore, tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, avrebbe dunque potuto stabilire expressis verbis che la violazione del termine del 31 dicembre 2020 determinerà l’automatica conclusione delle gare in corso e l’obbligo per le amministrazioni interessate di aderire alle convenzioni Consip eventualmente già in essere. Ma così non è stato, visto che l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, con norma di chiara valenza sollecitatoria, si limita a stabilire che le procedure di gara ancora in itinere vengano portate a termine entro l’anno in corso, mentre il successivo comma stabilisce, in via generale, che entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti provvedano all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dal medesimo art. 54. La norma dunque non prende in considerazione le ipotesi nelle quali le amministrazioni interessate hanno bandito gare attraverso centrali di committenza periferiche pur in costanza di gare Consip in corso di svolgimento.”