I lavoratori che svolgono la propria attività presso le società di ingegneria in qualità di lavoratori somministrati possono essere considerati ai fini del calcolo dell’organico medio annuo, se gli stessi hanno prestato la loro opera per un periodo di almeno sei mesi, e ai fini della composizione del gruppo di lavoro dell’offerta tecnica, a condizione che la durata della prestazione che il predetto personale è chiamato a fornire, in virtù del contratto di somministrazione, sia compatibile con la tempistica di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.
È ammissibile la partecipazione di società consortile ex articolo 2615 ter del Codice Civile, costituite da società di ingegneria, ai consorzi stabile di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f, del Codice.