Dl semplificazione: white list equivale a informazioni

Mentre il dl semplificazione interviene equiparando la white list alle informazioni il TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, con sentenza del 9 novembre 2020, n.11587 , sulla stessa scia apre alla utilizzazione della white list anche per settori merceologici diversi per quelli per cui è stata richiesta. “ Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012, le cosiddette White List, rientranti tra le misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione  consistono in elenchi, istituiti presso ogni Prefettura, di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori indicati dall’art. 1, comma 53, della stessa Legge n. 190/2012 (che corrispondono alle varie sezioni in cui sono suddivise le White List presso ogni Prefettura), che i diversi soggetti pubblici che stipulano, approvano o autorizzano contratti devono consultare per acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria. L’iscrizione nella White List ha valenza liberatoria a prescindere dalla specifica sezione in cui l’impresa risulti iscritta (il comma 52 bis prevede infatti che “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”). Le White List sono parte integrante del sistema normativo antimafia previsto dall’ordinamento, di cui pertanto l’interprete (innanzitutto la Prefettura, cui la domanda di iscrizione è rivolta) deve dare una lettura unica e organica, evitando di limitarsi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, che renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia, alla luce di una complessiva ratio di sistema, così da rendere l’espressione normativa rispondente e armonica rispetto alla finalità perseguite da tutte le disposizioni antimafia (si vedano sul punto Consiglio di Stato n. 1182/2019 e n. 492/2018).
Ne consegue – a contrario – che se un’impresa è iscritta alla White List deve ritenersi che essa abbia positivamente superato il sistema organico dei controlli che, per quanto sopra descritto, ben può, e anzi deve, esulare dal confinamento in uno specifico settore di attività, così rendendo irrilevante la sezione di iscrizione nella Lista.