Nelle procedure ristrette i concorrenti possono raggrupparsi e presentare una sola offerta. Corte di Giustizia interviene sulla nota questione legata alla possibilità che in corso di gara due partecipanti invitati possano unirsi e presentare offerta. La normativa italiana consente ciò sin dalle disposizioni di recepimento della prima direttiva comunitaria, nonostante la presenza ingombrante ma necessaria della normativa antimafia che ha un principio cardine nella immodificabilità dei soggetti in gara di cui oggi si trova traccia all’art 48 del Codice.
La Corte statuisce che “deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell’identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell’ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un’offerta».
Ciò ovviamente espone l’amministrazione a rischi seri nel caso in cui tutti gli ammessi si raggruppano ovvero se ne raggruppano un numero che consente di pilotare il risultato annientando alcuni meccanismi tipo l’esclusione automatica delle offerte anomale.