IL TAR Campania – Salerno, Sez. II, con sentenza del 18 maggio 2021 n. 1249 ha affermato che “ Non è legittima la clausola di lex specialis che imponga il divieto tout court di ribasso sui costi di manodopera. Il divieto di ribasso sulla manodopera, infatti, si pone in senso antitetico alla libertà d’impresa ed opera a danno della piccola e media impresa, favorendo la standardizzazione dei costi vero l’alto (e imponendo per converso l’applicazione del ccnl individuato dalla stazione appaltante, quanto meno nella parte economica), a vantaggio delle imprese più strutturate e, potenzialmente, a danno della stessa stazione appaltante, che sconterà un minore ribasso.”