La mancanza di documentazione richiesta ai fini dei CAM nell’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi di pulizia non è sanabile mediante integrazione documentale successiva. Infatti, l’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ha limitato il soccorso istruttorio alle carenze “di qualsiasi elemento formale della domanda” ossia alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata: rileva, in ogni caso, il fatto che detta carenza, sanzionata con l’esclusione dalla lex specialis, in quanto relativa a documenti essenziali preordinati alla tutela ambientale nell’ambito di una gara per servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale, “afferisce” incontestabilmente all’offerta tecnica. Questo è quanto ha deciso il Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento nella sentenza del 17 dicembre 2019 n. 168 con riferimento ad un appalto di pulizia nel quale necessariamente doveva esser allegata la dichiarazione della compatibilità dei prodotti impiegati alle prescrizione del relativo decreto del Ministero dell’Ambiente.