I servizi aggiuntivi non possono diventare principali soprattutto se si se si parla di Colosseo.

Pesantissima sentenza che pone fine ad una serie di contenziosi formatisi intorno all’affidamento dei servizi di gestione culturale del Parco del Colosseo.

Ebbene il Parco del Colosseo è stato trattato come Disneyland , e si è per l’ennesima volta pubblica un bando di gara contrario alla legge in cui la valorizzazione del bene culturale è secondario rispetto al servizio biglietteria

Attraverso alchimie commerciali  che snaturato istituti  economici ormai entrati a far parte della normativa più squisitamente giuridica degli appalti, si è piegata la  valorizzazione ad un PEF ma in modo becere, perchè la cultura da sé produce PIL .

Questo è quanto detto dai giudici in modo chiarissimo nella sentenza  del Consiglio di Stato sez. V del 16 marzo 2021 n 2259 nella quale la  procedura aperta a un unico lotto indetta da Consip, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, erano stati individuati, come prestazione secondaria, i servizi aggiuntivi di assistenza alla visita. Essi invece avrebbero dovuto costituire la prestazione principale, in base all’articolo 117 del Dlgs 42/2004, poichè la migliore offerta va valutata in funzione della sua attitudine alla valorizzazione culturale. Solo così la concessione rappresenta un valore aggiunto per la collettività.  Secondo i giudici i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, definiti dalla lex specialis, erano in contrasto con il principio generale in base al quale la rilevanza preponderante dei servizi aggiuntivi rispetto a quello accessorio di biglietteria è implicita nella previsione dell’articolo 117, comma 3, del Dlgs 42/2004, che prevede come mera prestazione secondaria.  I giudici cassano le scelte operate contra legem di utilizzare la figura della concessione laddove la legge prescrive un appalto. Si legge nella sentenza La concessione è un importante strumento di valorizzazione culturale ma deve avere i “servizi aggiuntivi”, quale prestazione principale. Con essa va trasferita a soggetti terzi, un’attività propria dell’amministrazione, con il diritto di gestire il servizio in favore dei visitatori/utenti, dietro pagamento di un canone. Le biglietterie sono servizi strumentali, privi di funzione culturale e, oltre a quelli di pulizia e vigilanza, possono essere oggetto di un appalto di servizio pubblico, mediante il quale la Pa acquista dal privato prestazioni con il pagamento di un corrispettivo.” Secondo il Consiglio di Stato” in nessun caso il servizio di biglietteria può essere prevalente, neppure se di valore economico maggiore per incassi. Altrimenti sarebbe invertito il rapporto di accessorietà, e sarebbe spostato il baricentro della concessione, riducendo lo scopo di valorizzazione culturale. “