Il concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio per oggetto idoneo rispetto all’oggetto della gara.

Anche il TAR TAA sez di Trento interviene su una questione che spesso ritorna e cioè quella della adeguatezza della iscrizione della Camera di commercio. Con una sentenza del 25 giugno scorso n.96 ha ribadito che ai fini della valutazione dell’adeguatezza del soggetto societario, richiesta dalla lex specialis ,a partecipare a gare pubbliche di appalto, l’oggetto sociale risultante dalla visura camerale costituisce la misura della capacità d’agire della persona giuridica la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso certificato camerale: peraltro la corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto deve essere appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale e, quindi, sulla base di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Pertanto, la valutazione della ”adeguatezza”, richiesta dalla lex specialis, dell’attività risultante dall’iscrizione al registro delle imprese a quella oggetto dell’appalto, pur non implicando una pedissequa corrispondenza tra dette attività, che restringerebbe ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti alla gara, postula in ogni caso che le prestazioni che compongono il servizio possano essere quantomeno ricondotte nell’ambito di un’unica prevalente attività, idonea appunto a ricomprenderle. In altri termini, qualora la descrizione dell’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato non contempli in modo espresso tutti i vari tipi di prestazione oggetto di appalto, queste ultime devono purtuttavia trovare congruenza contenutistica e riferimento in una attività che si connoti come principale rispetto alle altre prestazioni poste in gara, definibili come secondarie.