Lo ha deciso la Sezione Appello della Corte dei Conti in una sentenza del 14 gennaio 2022 n.57 intervenuta su un caso relativo alla norma dell’art 84 del precedente codice ora art. 77 in ordine alla incompatibilità dei commissari nominati , incompatibilità che aveva determinato l’annullamento della procedura da parte del giudice amministrativo. Alla Giunta provinciale che aveva nominato la commissione e agli stessi membri che non si erano astenuti dall’incarico era stata allora addebitata la responsabilità per il danno erariale da disservizio connesso al costo degli emolumenti di pubblici dipendenti indebitamente sottratti allo svolgimento delle funzioni proprie per lo svolgimento di un’attività inutile (partecipare a una commissione i cui atti erano viziati ab origine).. La questione riguardava una procedura di concessione di servizi su cui è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione 7 maggio 2013, n. 13).La Corte dei Conti ha quindi sottolineato che l’aver comunque scelto tra i due diversi orientamenti prospettati ha comportato sì conseguenze sfavorevoli sul piano amministrativo, ma che dal giudicato amministrativo non discende necessariamente una responsabilità di tipo amministrativo-contabile, giacché mentre il giudice amministrativo valuta la rispondenza dell’atto ai canoni della legge (“giudice degli atti”), il giudice contabile valuta la condotta tenuta dai soggetti che pongono in essere il medesimo atto (“giudice dei comportamenti”).