La proroga dei termini di gara può intervenire solo se è richiesta espressamente. Lo ha stabilito il Tar Basilicata lo scorso 1 febbraio nella sentenza n. 73/2021 ove si legge “anche se le fattispecie, contemplate dell’art. 79, commi 3 e 5 bis, D.Lg.vo n. 50/2016, non costituiscono un elenco tassativo dei casi di proroga dei termini di presentazione delle offerte nelle gare di appalto.Infatti, non avendo la stazione appaltante ricevuto alcuna istanza di proroga da parte di operatori economici, che avevano manifestato l’interesse a partecipare alla procedura aperta di cui è causa, risulta fondata la censura, relativa all’illogicità dell’unica motivazione, con la quale è stata giustificata l’impugnata proroga “in considerazione dell’emergenza epidemiologica”, pur tenendo conto dell’obbligo del sopralluogo, sancito dal punto 2.7 del bando di gara, attesochè i termini procedimentali sono stati sospesi per l’emergenza sanitaria Covid 19 dagli artt. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 e 37 D.L. n. 23/2020 conv. nella L. n. 40/2020 dal 23.2.2020 al 15.5.2020 e vi era l’urgenza di provvedere, in quanto l’attuale contratto di gestione del servizio scade il 31.12.2020, mentre, per quanto riguarda tutti gli altri adempimenti, diversi dal sopralluogo, preliminare alla formulazione dell’offerta, va rilevato che la gara in questione si svolge, ai sensi dell’art. 58 D.Lg.vo n. 50/2016, in modo interamente telematico, consentendo la massima partecipazione degli operatori economici, senza alcun pericolo di contagio.A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di proroga, con la conseguenza che la Commissione giudicatrice deve esaminare soltanto l’offerta, presentata dalla Cooperativa ricorrente, e fatta sempre salva l’ulteriore attività amministrativa della stazione appaltante.”