Il Tar Campania, Napoli, sez. V, 16 giugno 2021, n. 4113 è intervenuto su una questione particolarmente discussa in ordine al valore da prendere come riferimento nei punteggi relativi all’offerta economica. Si legge:“Devesi aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a fronte di un criterio di attribuzione del punteggio per le offerte economiche ancorato (non già all’entità del ribasso, bensì) al valore assoluto dell’offerta economica, con la conseguenza di “compattare i punteggi per le offerte economiche, rendendo estremamente difficile (salvo che in presenza di ribassi assai significativi) l’attribuzione di punteggi molto differenziati”, è da escludersi, in linea generale e in astratto, che si tratti di “un criterio di determinazione del punteggio economico … manifestamente abnorme e/o irragionevole”, atteso che “l’opzione per un criterio di attribuzione … volto ad “accorciare la graduatoria” per ciò che concerne l’offerta economica risulta coerente con la (comprensibile) scelta di rendere marginale il peso degli elementi economici ai fini dell’aggiudicazione” (Consiglio Stato, Sez. V, 23 novembre 2018, n. 6639).
Ed invero la più recente giurisprudenza amministrativa si è sempre più orientata nel senso di ritenere “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436; id., 23 dicembre 2019; id., n. 8688; id., 23 novembre 2018, n. 6639, cit.). Tale evoluzione è avvenuta sulla base del “mutato contesto” (così, ancora, la citata pronunzia 23 dicembre 2019, n. 8688) “conseguente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare”.