Il divieto di estendere l’accordo quadro ai non firmatari: le deroghe concesse dalla CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SEZ. VIII 19/12/2018 N. C-216/17
La Corte di Giustizia interviene sulla legittimità della clausola di estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici e l’assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all’ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell’accordo quadro. La sentenza è stata resa nel rinvio pregiudiziale fatto dal Consiglio di stato italiano nella vicenda che vedeva opposte, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l’«AGCM») e, la Coopservice Soc. coop. arl all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino in merito alla decisione di quest’ultima di aderire al contratto di sanificazione ambientale e di raccolta e smaltimento rifiuti (in prosieguo: il «contratto iniziale») concluso durante l’anno 2012 dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda con l’ATI – Zanetti Arturo & C. Srl, un raggruppamento temporaneo di imprese che comprende la Markas Srl e la Zanetti Arturo. Secondo la Corte “L’art. 1, par. 5, e l’art. 32, par. 2, c.4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:
– un’amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati, e
– è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.”