Il frazionamento artificioso del proprio fabbisogno è illegittimo perché  scardina la programmazione

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3974 ove di statuisce che “Il frazionamento del fabbisogno di una Azienda ASL , non solo su base locale, ma anche su base temporale, posto che si è consentito l’utilizzo di una serie parallela di procedure di affidamento diretto, nell’ambito del territorio dell’Azienda sanitaria, per importi “estensibili” sino a 40.000 euro, comporta che un siffatto modus procedendi scardina il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello, e di fatto vanifica l’utilizzo di strumenti e procedure contrattuali coniate dal codice dei contratti pubblici quali, ad es., l’accordo quadro di cui all’art. 54; comunque eludendo, in assenza di ragioni oggettive, l’applicazione di procedure di evidenza pubblica maggiormente strutturate e garantiste, che invece si applicherebbero ove l’acquisto fosse centralizzato.”