Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3974 ove di statuisce che “Il frazionamento del fabbisogno di una Azienda ASL , non solo su base locale, ma anche su base temporale, posto che si è consentito l’utilizzo di una serie parallela di procedure di affidamento diretto, nell’ambito del territorio dell’Azienda sanitaria, per importi “estensibili” sino a 40.000 euro, comporta che un siffatto modus procedendi scardina il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello, e di fatto vanifica l’utilizzo di strumenti e procedure contrattuali coniate dal codice dei contratti pubblici quali, ad es., l’accordo quadro di cui all’art. 54; comunque eludendo, in assenza di ragioni oggettive, l’applicazione di procedure di evidenza pubblica maggiormente strutturate e garantiste, che invece si applicherebbero ove l’acquisto fosse centralizzato.”