Prosegue la pubblicazione di sentenze sull’applicazione principio di rotazione, principio intorno al quale si stanno creando due opposti schieramenti che porteranno necessariamente all’intervento del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria.
La prima pronuncia è interessante perché è la prima in due anni da quando la questione è sorta, che afferma che il principio della rotazione non può trasformarsi in una causa di esclusione. Il Tar della Sardegna, con sentenza del 22 maggio scorso n.492, ha ribadito che il principio di rotazione va applicato secondo quanto prescrive il codice, ma non introducendo surrettiziamente cause di esclusione alla partecipazione per operatori economici tra cui l’operatore uscente. Soprattutto seguendo la posizione espressa dall’ANAC nella linea guida n.4/2016 e del parere reso dal Consiglio di Stato, l’uscente una volta inviato non può esser penalizzato. Il caso è singolare perchè, all’esito della manifestazione di interesse avevano risposto questi e altro operatore economico; entrambe venivano invitati a presentare offerta; a questo punto a buste aperte, il Comune immotivatamente – pur essendo l’offerta dell’uscente migliore sotto il profilo economico – aggiudicava all’altro partecipante.
La seconda pronuncia invece si segnala perché ristabilisce un principio di legittimità anche nelle gare riservate al terzo settore. Anche le gare riservate alle cooperative sociali vedono l’applicazione del principio di rotazione. Lo ha affermato il Tar Lombardia Brescia, sez.II 26 marzo 2018 n. 345.