Lo ha statuito il TAR Puglia Lecce, Sez. I, nella sentenza del 05.04.2022, n. 552 intervenendo su una questione che è tutt’altro che definita: ”Il sequestro preventivo non può ricomprendersi tra le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), che ricomprende situazioni oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, se sussumibili nella categoria di “gravi illeciti professionali”, tali da rendere dubbia la (sua) integrità o affidabilità dell’operatore “economico.