Illegittima la  partecipazione in società se mancano controlli formalizzati nello Statuto o nei patti parasociali

Lo ha deciso la Corte Emilia Romagna in una decisione del 26 gennaio 2022 n. 10 :”Nel caso di società con soci a maggioranza o integralmente pubblici sussiste l’obbligo per gli enti di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un’influenza dominante sulla società, trattandosi di strumento finalizzato anche a valutare la legittimità della detenzione della partecipazione societaria (articolo 4 del Tusp), potendo quest’ultima, in mancanza, non rivelarsi più strettamente inerente alla missione istituzionale”