Illegittimo il bando che «premia» l’offerta per le ore di lavoro in più proposte dall’appaltatore

Nella sentenza del Tar Umbria, Perugia, sezione I, n. 581/2018, che interviene su una gara per l’affidamento del servizio di pulizia,  si afferma che “Una simile previsione determina, in realtà, l’ aggiramento degli obblighi di privilegiare gli elementi qualitativi da valutare con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa”. In un primo momento, per le ore di lavoro offerte in più il bando ha previsto l’ attribuzione di 30 punti (ovvero la metà del punteggio massimo previsto per gli aspetti qualitativi dell’ offerta). In seguito all’ adeguamento del bando – per la modifica intervenuta con il decreto legislativo correttivo 56/2017 e innesto del comma 10-bis nell’ articolo 95 (che ha portato il punteggio massimo attribuibile per l’ offerta economica a 30 punti) – il punteggio per il surplus di ore di lavoro saliva, addirittura, a 40 punti. Gli atti di gara sono stati prontamente impugnati ed in particolare -tra gli altri – la seconda classificata ha chiesto l’ annullamento della procedura per la violazione dell’ articolo 95, commi 10-bis e 14-bis, del Dlgs n. 50 del 2016, «con contestazione, in particolare, del punteggio attribuito al surplus orario, che non» è «un elemento qualitativo». Il giudice nella sentenza evidenzia che l’ elemento valutativo dell’ offerta tecnica, «laddove si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro messo a disposizione e liberamente utilizzabile dall’ Amministrazione in base alle proprie esigenze, appare estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta». In questo caso, nell’ articolazione dei parametri da valutare si inserisce una «indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive» rispetto a quelle previste negli atti del procedimento e nella stessa base di gara. Questo criterio di valutazione finisce per appiattire la valutazione dell’ offerta tecnica e, quindi, «per attribuire un peso determinante al valore dell’ offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto in tutti i documenti di gara e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera, risultando conseguentemente illegittima».  Ma il tar conclude segnalando che “simile tecnica di predisposizione dei criteri determina anche «un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori». In effetti, l’ offerta di ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell’ offerta economica finisce per incidere in modo occulto sul costo della manodopera «modificando in modo significativo l’ incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale».