Lo ha stabilito il Tar Sardegna, Sez. II, 14/01/2021, n.11 che precisa che “Devono essere applicati alla fattispecie in esame i consolidati criteri di riparto della giurisdizione, da tempo affermati dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, secondo cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi. Tra queste controversie vanno annoverate anche quelle aventi ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall’Amministrazione committente a causa dell’inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore: anch’esse, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell’appaltatore alla prosecuzione del rapporto (così, recentemente, Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 10 gennaio 2019 n. 489).”