Lo ho ribadito Corte dei conti sezione regionale per la Lombardia, deliberazione del 14 gennaio 2021 n. 3. Le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Questa è la posizione restrittiva della, al verificarsi dei casi eccezionali, le amministrazioni che intendono affidare incarichi di collaborazione esterna lo devono, innanzi tutto, in base alla normativa vigente , disciplinare nel regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, fissando, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni. Queste disposizioni regolamentari, vanno trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. I presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi di collaborazione sono specificamente enucleati dall’ art. 7 del dlgs 165/2001 e s.m.i. ove al comma 5-bis sancisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. Al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, vengono individuati i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo. Detti presupposti sono individuati: nell’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; nell’accertamento preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno; nella temporaneità ed alta specializzazione della prestazione; nella preventiva determinazione della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione dell’organo di revisione (Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, delibere nn. 231/2009 e 506/2010). Ai sensi dell’art. 15 del dlgs 33/2013 le amministrazioni devono pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso ed è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto.