Lo ha deciso il TAR Lazio Roma, Sez. I, 28.03.2022, n. 3437 ove si legge :” Va confermato l’indirizzo della Sezione (da ultimo sentenza n. 11137/2021), in base al quale l’annotazione deve essere riportata in maniera puntuale ed esatta; ciò, al duplice fine di fornire la corretta indicazione in ordine al fatto potenzialmente escludente e di tutelare l’interesse del soggetto annotato a che venga iscritta una notizia “utile” ma riportata nei suoi effettivi contorni giuridico-fattuali. Tanto ricordato, nel caso di specie, l’Anac ha in effetti fatto riferimento (nel testo della annotazione) ad una risoluzione ”per grave inadempimento” e non già alla fattispecie concreta effettivamente realizzatasi, e cioè quella di una risoluzione per ritardata esecuzione, come contemplata dall’articolo 108, comma 4, del Codice dei Contratti. Deve convenirsi con la parte ricorrente, laddove osserva che le due fattispecie, seppur tutelate dallo stesso rimedio ablatorio, presentano connotati ontologicamente differenti. Ed invero, la prima risoluzione è disciplinata dal comma 3 dell’articolo 108 del Codice ed attiene ad una difettosa esecuzione della prestazione, già originariamente connotata dal requisito della gravità; la seconda postula, viceversa, il ritardo, la necessità della diffida e la messa in mora dell’appaltatore ed involge l’inadempimento (non geneticamente grave) anche di obblighi diversi dalla mera carenza tecnica della prestazione. Osserva il Collegio come, lungi dall’atteggiarsi a questione puramente nominalistica, la differente qualificazione della condotta posta in essere dall’esecutore sia netta e come l’operatore abbia un interesse qualificato a vedere riportata nell’annotazione la precisa fattispecie come effettivamente integratasi. Il fatto che un operatore abbia subito una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, piuttosto che per una ritardata consegna dei lavori (per altro legata, nel caso di specie, a talune criticità emerse con riguardo all’approvvigionamento delle forniture e alla possibile variazione dei prezzi e dunque delle condizioni contrattuali) non è, infatti, vicenda indifferente, anche soprattutto ai fini della eventuale valutazione tecnica che porranno in essere le future amministrazioni, deputate ad inquadrare la vicenda nell’ambito del “grave illecito professionale” (integrante un “concetto giuridico indeterminato”, che postula una valutazione, per natura sfumata, e suscettibile di fluida interpretazione).”