Il Tar Puglia, Lecce, con sentenza del 22 gennaio 2021, n. 113 rimette di fatto nella disponibilità delle stazioni appaltanti la discrezionale scelta se operare o meno l’esclusione automatica.
Secondo il Collegio “È ben vero che il recente d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, ha 2.2. previsto che: “Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del D. lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.
Quindi dal momento che la lex specialis non prescriveva alcunchè, la stazione appaltante può liberamente decidere se verificare le offerte non congue . “in presenza di una lex specialis che nulla disponeva quanto all’automatismo espulsivo, disporlo in via diretta e immediata significherebbe porre ingiustificati ostacoli al principio di massima partecipazione alle gare, da sempre predicato dal giudice eurounitario”.