La anomalia nel dl semplificazione questo caos.

Il Tar Puglia, Lecce, con sentenza del 22 gennaio 2021, n. 113  rimette di fatto nella disponibilità delle stazioni appaltanti la discrezionale scelta se operare o meno l’esclusione automatica.

Secondo il Collegio “È ben vero che il recente d.l. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, ha 2.2. previsto che: “Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del D. lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

Quindi dal momento che la lex specialis non prescriveva alcunchè, la stazione appaltante può liberamente decidere se verificare le offerte non congue . “in presenza di una lex specialis che nulla disponeva quanto all’automatismo espulsivo, disporlo in via diretta e immediata significherebbe porre ingiustificati ostacoli al principio di massima partecipazione alle gare, da sempre predicato dal giudice eurounitario”.