Il giudice si deve pronunciare sul merito del giudizio della Commissione. Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 2 settembre 2019, n. 6058, dopo aver ribadito che il sindacato del Giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, ha tuttavia chiarito che «una sentenza che non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto da un concorrente solleciterebbe un sindacato sostitutivo del Giudice amministrativo, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo Giudice, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, c.p.a., per nullità della stessa sentenza in difetto assoluto di motivazione».