La sopravvenienza di norme imperative che determinino uno stravolgimento delle esigenze della S.A. e delle modalità operative per la resa del servizio consentono alla Stazione Appaltante la revoca di un avviso di consultazione preliminare di mercato (nel caso di specie, volto ad individuare gli spazi necessari per lo svolgimento di procedure selettive sulla base di parametri non più adeguati a seguito delle modifiche intervenute per il COVID-19 e alla necessità di garantire il distanziamento sociale). In tal caso la revoca non può dar luogo ad alcun indennizzo a favore dei soggetti interessati, non potendosi ritenere sussistente la malafede della Stazione Appaltante e non potendosi ritenere intervenuto alcun legittimo affidamento in capo ai concorrenti in assenza di un provvedimento di aggiudicazione. Lo ha stabilito il TAR Lazio – Roma, sez. I-bis, nella sentenza del 24 giugno 2021 n. 7575.