La immodificabilità soggettiva opera solo dopo la presentazione dell’offerta

Lo ha deciso il Tar del Veneto Sez. I nella sentenza del 7 gennaio 2022 n. 59 ove si legge che “La modificazione soggettiva dell’appaltatore successiva alla presentazione della manifestazione di interesse, nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando, non rende illegittima la presentazione dell’offerta e la stessa partecipazione visto che l’immodificabilità soggettiva opera solo dopo la presentazione dell’offerta. “