Questo è quanto ha deciso la Corte Costituzionale, il 7 maggio 2020, nella sentenza n. 85, nella quale ha affrontato i rinvii del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato su due gare nazionali . La normativa del Codice de Lise prima e quella attuale in coordinamento con l’art. 186 bis del T.U. fallimentare infatti, che rende inapplicabile alla mandataria di un RTI la deroga all’esclusione dalle gare, operante in favore delle imprese in concordato preventivo di continuità. La Consulta risolve la questione operando un bilanciamento tra i diversi interessi: “quello pubblico al completamento delle opere e allo svolgimento di una sana concorrenza sul mercato, da un lato, e quello delle imprese in crisi ad un tempestivo ritorno in bonis attraverso la conservazione dell’azienda in esercizio, dall’altro. “