La nomina della commissione spetta all’organo di vertice individuato nella organizzazione dell’ente.

Il Direttore Generale di una Azienda sanitaria, titolare del potere di nomina della Commissione di gara, che incarica l’unità operativa interna competente per materia all’esercizio della relativa competenza non ha esercitato il potere di delega, perchè non si è spogliato della propria competenza ma ha semplicemente individuato l’ufficio, interno all’Azienda, che in concreto avrebbe dovuto procedere alla relativa attività materiale . lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III,  nella sentenza del 11 marzo 2021, n. 2094 nella quale dopo una ricostruzione della figura della delega ha anche affermato che “  Le censure volte a contestare il procedimento di nomina della Commissione di gara sono ammissibili se è individuato un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta”.