E? legittimo il coordinamento delle procedure per la gestione del trasporto pubblico in capo ad un unico soggetto da parte di più comuni, come pure è legittimo che questo soggetto affidi il trasporto in house ad una propria società. Lo ha stabilito la Corte di giustizia UE, Sez. IV, nella sentenza del 18 giugno 2020, C-328/19 ove si è precisato che “L’art. 1, paragrafo 2, lett. a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che:
a) un accordo in base al quale i Comuni aderenti all’accordo stesso affidino ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei Comuni medesimi, costituendo un trasferimento di competenza, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2, TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva stessa;
b) un accordo di cooperazione in base al quale i Comuni aderenti all’accordo stesso trasferiscano ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei Comuni medesimi, consente di considerare detto Comune, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo “in house”, senza provvedere ad un confronto concorrenziale, servizi volti a soddisfare non solo le proprie esigenze, bensì anche quelle degli altri Comuni aderenti all’accordo, laddove, in assenza di tale trasferimento di competenze, i Comuni medesimi avrebbero dovuto provvedere in proprio alle rispettive esigenze.”