Una recente sentenza ci riporta sul tema della proroga e rinnovi. Il tar del Lazio ha affermato che pur se negli atti di gara e nel relativo contratto di appalto è inserita la clausola che prevede la possibilità di proroga, comunque essa conferisce alla Pa il diritto potestativo di chiedere al contraente una prosecuzione del rapporto, ma non pregiudica la facoltà dell’ente di optare per l’indizione di una nuova procedura senza necessità di motivazione ( Tar Lazio, sezione II, n. 9212/2018).
Il caso riguarda il ricorso proposto dalla società che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani contro gli atti del Comune propedeutici all’indizione della nuova gara. In particolare, il gestore uscente contestava la legittimità del operato, affermando che, il Comune avrebbe dovuto esplicitare le valutazioni di opportunità a supporto della cessazione del rapporto in essere, con la rinuncia ad avvalersi della facoltà di proroga prevista nel contratto.
I giudici, da un attento esame dell’istituto della proroga, che in base al codice dei contratti art. 106, comma 11, del Dlgs. 50/2016 (codice dei contratti) prevede che sia “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”, e in questo caso “il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante” hanno statuito che il differire ad altra data il termine finale del rapporto è comunque un rimedio eccezionale, volto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale all’altro, là dove non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.
Infatti, la regola generale per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione è la gara.
Il Tar Lazio conclude quindi che, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione opti per l’indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria, mentre solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione intenda ricorrere alla proroga del rapporto la “determinazione dovrà essere motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’ente ritiene di discostarsi dal principio generale”.