Lo ha ribadito il Tar Lazio-Roma, Sez. I Quater, con Ordinanza del 19 gennaio 2022, n. 318 nella quale si ribadisce “La mera pendenza di un procedimento penale in assenza di un “provvedimento esecutivo” ovvero di una sentenza di condanna anche non definitiva (v. Linee Guida ANAC n. 6/2016), non consente di dirsi accertato il grave illecito professionale da parte dell’operatore economico. L’irrogazione di una sanzione, essendo oggetto, ai sensi dell’art. 8, co. 2, lett. f) del “Regolamento per la gestione del Casellario informatico”, di annotazione nel Casellario e dunque di immediata consultazione da parte di tutte le stazioni appaltanti, è idonea a recare un grave pregiudizio alla ricorrente “