Se proroghi non puoi smembrare il contratto per affidare i servizi ad altro operatore economico. La stazione appaltante non può decidere in modo unilaterale lo scorporo di alcuni servizi da un contratto di appalto in proroga per affidarli a un altro soggetto individuato con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, anche se allo scopo di evitare il ricorso a un’ulteriore proroga del contratto scaduto e puntando, nel contempo, al conseguimento di un risparmio di spesa. Lo ha deciso il Consiglio di Stato sez. III nella sentenza dello scorso 30 aprile 2019 n. 2787