La proroga tecnica ancora un rebus

E’ legittima una proroga del contratto di appalto, effettuata ai sensi dell’articolo 106, comma 11°, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 106/2016), laddove il contratto medesimo era ancora vigente, stante il fatto che la medesima è stata disposta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura concorsuale, che era stata prontamente attivata dalla stazione appaltante.   Il TAR Toscana, Sez. I, in una pronuncia del 4 febbraio 2020, n. 158 ritorna sull’argomento precisando che per poter attivare la proroga il contratto deve esser in corso di esecuzione. Si legge ancora nella sentenza “Qualora in prossimità della scadenza del contratto di appalto, la procedura di gara esperita da (omissis) s.p.a. per l’individuazione del nuovo aggiudicatario, con cui stipulare il nuovo contratto di appalto, non fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all’esecuzione del servizio, l’Appaltatore è tenuto obbligatoriamente – trattandosi di servizio pubblico essenziale – a proseguire nell’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all’effettivo subentro del nuovo aggiudicatario. La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di (omissis) S.p.a. tramite PEC o fax almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza del termine contrattuale”.