La conoscenza di dati definitivi relativi a nuovi volumi di un servizio e alle conseguenti differenti modalità di gestione dello stesso consente alla stazione appaltante di revocare la gara di appalto in corso, fondata su dati precedenti. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 25 settembre 2019 n. 6432 evidenzia come il mutamento dei presupposti dimensionali e organizzativi di un appalto costituisca ragione di pubblico interesse valida per poter revocare la procedura indetta e non più attuale nei suoi contenuti.
I giudici amministrativi evidenziano come la stazione appaltante realizzi tali condizioni quando rappresenta compiutamente nel provvedimento di revoca le ragioni di interesse pubblico che, alla luce di circostanze di fatto, sopravvenute e imprevedibili al momento della pubblicazione del bando, giustificavano la revoca della gara in stessa e ne sconsigliavano la prosecuzione.
In particolare, rispetto agli elementi sopravvenuti (nel caso specifico gli elementi relativi ai nuovi volumi di servizio) nella sentenza si rileva come l’amministrazione debba esplicitare un’accurata valutazione dei dati attualizzati e i conseguenti riflessi sulle attività che l’appaltatore deve gestire. Soprattutto il Consiglio di Stato chiarisce che in presenza di una modifica rilevante degli elementi di fatto rispetto a quelli considerati al momento dell’indizione della gara, la stazione appaltante deve rivedere le modalità di gestione del servizio, per poter avere nelle attività esternalizzare soluzioni gestionali e mezzi in misura e numero adeguati.